Blasfemia: il rispetto come requisito imprescindibile!

Pochi giorni fa Nicolò De Paoli, ragazzo ventisettenne di Treviso, si è visto notificare una multa assai curiosa: è stato punito con una sanzione da 103 euro per aver bestemmiato in un video su Facebook.

Il ragazzo, dopo aver ricevuto una perquisizione in casa da parte delle forze dell’ordine, si è sfogato sul social network postando un video in cui accusava i carabinieri e bestemmiava.

A seguito della multa ricevuta, ha raccontato la sua storia al reporter della pagina Facebook “Il Veneto imbruttito, affermando: “Se tutti dovessimo pagare per una bestemmia, il Veneto in un mese risolverebbe il problema del nostro debito pubblico”.

A molti potrebbe far sorridere l’episodio e spingere ad essere quasi solidali con il giovane.

A me, personalmente, ha fatto nascere un quesito: è giusto pagare per avere bestemmiato?

In effetti si e anche meritatamente.

L’articolo 724 del Codice Penale cita: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro (1)
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.

  1. La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato». Vedi l’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense. In seguito alla modifica apportata al Concordato si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come unica religione dello Stato.

Per essere sanzionati, quindi, la bestemmia deve essere pronunciata in pubblico e la legge non è più limitata alla religione di Stato ma a qualsiasi culto e divinità, oltre che ai defunti.

La particolarità della legge è che la bestemmia contro la Madonna, al contrario, è esclusa, in quanto non considerata divinità e quindi non sanzionabile, così come per i santi e i profeti.

E cosa accade se viene pronunciata sui social? Esattamente ciò che la legge afferma, in quanto anch’essi vengono considerati luoghi pubblici a tutti gli effetti.

Bisogna osservare che se la multa per blasfemia può sembrare esagerata, fino al 1999 in Italia bestemmiare era reato e inserito fra le contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi».

Solo dal 1999 la bestemmia non ricade più tra i reati ma è considerata un illecito amministrativo.

In alcuni paesi del mondo la bestemmia non è un crimine; tra i molti cito gli Stati Uniti, Regno Unito, Inghilterra e Galles. Nei paesi in cui è in vigore la sharia ed in altri paesi (come ad esempio il Pakistan), la blasfemia, al contrario, è un reato punibile con la pena di morte.

Qualunque sia l’opinione riguardo alla correttezza o meno di una legge che punisca la bestemmia, credo che il giovane Nicolò De Paoli questa volta debba pagare; certamente comprendere che il rispetto delle religioni altrui è un requisito imprescindibile non potrà fargli male!

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